Novità per le PMI. Nella conversione in legge del decreto fiscale per il 2022 è passata una norma che prevede, tutto a carico del committente, la comunicazione preventiva all’ufficio del lavoro, anche per la collaborazione occasionale. Sebbene l’intento sia comprensibile ovvero la volontà di limitare al massimo i contratti di lavoro irregolari, dare una stangata a questo tipo di rapporti lavorativi rappresenta una incognita che non è detto porti ad una razionalizzazione dei contratti e all’emersione del nero… anzi è probabile che porti un maggior “insabbiamento” a favore delle finte partite iva.
La situazione è totalmente stata stravolta dalla circolare del 11/01/22 in cui il nuovo obbligo risulta finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’ impiego di lavoratori autonomi occasionali
La norma prevede che le aziende committenti debbano inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro a decorrere dal 21 dicembre scorso.
Per le collaborazioni del periodo compreso tra il 21/12/2021 e quelle in essere al 11/01/2022 la comunicazione va effettuata entro il 18/01/2022.
Per le collaborazioni dal 12/1/2022 la comunicazione deve essere preventiva.
Modalità di comunicazione
Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento
dell’incarico.
NON PIU’ VALIDO:
la situazione è che il DL 146/2021 nella versione modificata in sede di conversione in Legge, dispone, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti).
Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata:
- on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it;
- tramite posta elettronica certificata (intermittenti@pec.lavoro.gov.it), trasmettendo un apposito modello (scarica il pdf);
- via sms al numero 339-9942256 ;
- tramite app;
- via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).
La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro. Inoltre, con la modifica del comma 1, art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento INL da cui emerga che il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento NON trova applicazione solo nel caso in cui “il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.