Sistema TS (Tessera Sanitaria) 2021 , come cambiano gli adempimenti

Con Decreto del 19 ottobre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha introdotto alcune importanti novità relative all’obbligo di trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei professionisti interessati.

In particolare il Decreto introduce un nuovo termine per l’invio dei dati e stabilisce nuove informazioni da integrare nella trasmissione.

Nuovo termine per l’invio dei dati: la trasmissione dei dati dovrà avvenire ogni mese
Finora il termine entro cui adempiere l’obbligo di invio delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti era fissato al 31 gennaio di ogni anno e così sarà anche per le spese sostenute nel corso del 2020, che dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro il 31 gennaio 2021.

Con riferimento alle spese sostenute dai pazienti a partire dal 2021, invece, l’adempimento dovrà esser osservato mensilmente; in particolare, la trasmissione delle spese al Sistema TS dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui le stesse vengono sostenute (articolo 7, Decreto Mef del 19 ottobre 2020).

Ciò significa che le spese sostenute dal paziente, ad esempio, a gennaio 2021 dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro il 28 febbraio 2021.

Nuove informazioni da integrare per la trasmissione (articolo 2 del Decreto)
Con riferimento alle spese per prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021, l’articolo 2 del Decreto Mef prevede che ai fini della trasmissione al Sistema TS dovranno essere indicati tre nuovi dati, cioè:

  1. tipo di documento fiscale;
  2. aliquota iva o “natura iva” della prestazione (esente);
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del paziente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questa fattispecie, i dati dovranno essere inviati al Sistema TS senza indicazione del codice fiscale del Paziente.

Già a partire dal 2020 erano state introdotte informazioni precise relative alla modalità di pagamento della prestazione sanitaria a seguito dell’introduzione dell’obbligo di pagamento “tracciato”.

La trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie così strutturata assolverà anche alla finalità di tracciamento delle fatture che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica e che, in tal senso, non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

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